Domande frequenti (FAQ)

 

Lo scioglimento di un ETS avviene per le cause previste nello Statuto o, in mancanza, secondo quanto previsto art. 27 codice civile.
Di seguito si indicano i passaggi necessari ai fini dello scioglimento di un’ODV o APS iscritta al RUNTS:
1.    Convocazione assemblea straordinaria e verbale di estinzione
2.    Eventuale Individuazione dei liquidatori
3.    Successiva Devoluzione del patrimonio
4.    Richiesta di parere obbligatorio al RUNTS
5.    Estinzione
 
1
Spetta all’Assemblea in sede straordinaria e con le maggioranze indicate dallo Statuto deliberare lo scioglimento dell’Associazione. In mancanza di disposizioni specifiche nello Statuto è applicabile l’art. 21 del codice civile: per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
2
Nella deliberazione di scioglimento è possibile individuare anche uno o più liquidatori; in mancanza di tale indicazione,  alle attività di liquidazione si può procedere tramite il rappresentante legale. 
3
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati ed indicati dall'ETS che delibera lo scioglimento, oppure, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.
4
Il patrimonio residuo può essere devoluto solo dopo avere richiesto il parere - obbligatorio e positivo - all’Ufficio Regionale del RUNTS , con raccomandata a/r o inviando specifica nota di richiesta in allegato all’indirizzo PEC  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il parere dell’Ufficio preposto deve essere reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i trenta giorni sopra richiamati il parere si intende reso positivamente e, pertanto, l’ente potrà procedere alla devoluzione anche in assenza di specifica risposta. In assenza del parere o in difformità dal parere gli atti di devoluzione sono nulli.
5
Attenzione: è altresì necessario presentare presso l’Agenzia delle entrate il modello AA5/6 (in allegato) indicando il numero di codice fiscale e la data della delibera assembleare di scioglimento. Il modello deve essere presentato per via telematica attraverso fisco-online. https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate (si accede con SPID).

L’art. 48, comma 2, del Codice Terzo Settore prevede la necessità di informare il RUNTS della deliberazione di scioglimento, estinzione e liquidazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione. NB: è necessario tenere la documentazione agli atti per 10 anni.
 

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